Statuto della SIPEF

TITOLO I - Disposizioni generali

CAPO I - Principi e scopi

Articolo Uno

La Società Italiana di Psicologia dell’Educazione e della Formazione, denominata in forma abbreviata anche SIPEF, è retta dal presente statuto, nel quale viene indicata semplicemente anche come Associazione o Società. L’Associazione ha sede legale in Roma e la durata è fissata al 31 dicembre 2050.

Articolo Due

La SIPEF è un’associazione e promuove, senza fini di lucro, il progresso degli studi e delle ricerche e la diffusione della cultura professionale nei vari settori in cui si articola la psicologia dell’educazione e della formazione.
La Società, sulla base dei principi enunciati:
a.
promuove e favorisce le iniziative di studio e di ricerca nella psicologia dell’educazione e della formazione;
b. promuove e favorisce la circolazione dell’informazione scientifica tra i soci e tra analoghe associazioni nazionali ed estere;
c. promuove studi e ricerche e realizza le iniziative di formazione professionale e scientifica in ambito psico-educativo anche attraverso la costituzione di centri a tale fine organizzati e strutturati;
d. promuove studi e ricerche e realizza la diffusione e lo sviluppo delle attività di prevenzione nei confronti della devianza, del disagio e dell’emarginazione;
e. promuove studi e ricerche e realizza iniziative di aggiornamento e formazione degli psicologi e degli operatori, come pure attività connesse agli interessi scientifici e professionali della psicologia dell’educazione;
f. promuove studi e ricerche e realizza iniziative psico-educative nei confronti delle strutture organizzative scolastiche, familiari, sociali e formative;
g. promuove studi e ricerche e realizza iniziative volte all’orientamento ed all’assistenza delle persone a seconda dei diversi contesti;
h. promuove studi e ricerche e realizza iniziative volte alla formazione ed all’aggiornamento psicoeducativo del personale docente, direttivo ed ispettivo della scuola di ogni ordine e grado, nonché alla formazione di tutti coloro, compresi i genitori, che si occupano dell’educazione anche in contesti extra-scolastici;
i. cura il sostegno psico-educativo all’infanzia, all’adolescenza ed alla famiglia;
j. valorizza e sostiene le attività mirate alla lotta all’emarginazione ed alla devianza giovanile;
Per il perseguimento e la realizzazione dei fini sociali, l’Associazione può:
1. operare, anche mediante la costituzione di apposite strutture organizzative, in forma associativa cooperativa o consortile, ad essa collegate;
2. stipulare convenzioni e/o accordi e partecipare ad organismi temporanei o permanenti con soggetti pubblici e/o privati per il perseguimento dei propri fini;
3. cooperare ed intrattenere rapporti anche di tipo commerciale con Enti pubblici e privati, Associazioni, Società e formazioni scientifiche, sociali, politiche, amministrative e professionali che operano in ambito nazionale ed internazionale.
Per la gestione di attività istituzionali, promozionali e di servizi, la SIPEF può stipulare contratti con società all’uopo individuate.
L’Associazione, ai soli fini del conseguimento dei propri fini e scopi, potrà compiere ogni operazione industriale, commerciale, finanziaria, mobiliare ed immobiliare, escluse la mediazione e l’intermediazione, ed assumere sotto qualsiasi forma, senza scopo di collocamento ed in modo non prevalente rispetto alle attività svolte, rappresentanze e partecipazioni in imprese, associazioni e consorzi aventi oggetto affine, connesso o complementare con il proprio.

CAPO II - I soci

Articolo Tre

L’Associazione è costituita da:
- soci onorari;
- soci ordinari;
- soci aggregati;
- soci in formazione;
- soci sostenitori.
Sono soci onorari personalità italiane e straniere che, con i loro meriti scientifici e professionali, hanno fornito un contributo rilevante alla psicologia dell’educazione e della formazione.
Essi sono designati e nominati dall’Assemblea dei Soci su proposta del Presidente Nazionale. I soci onorari non sono tenuti al pagamento della quota associativa.
Sono soci ordinari, a seguito di domanda approvata dall’Esecutivo Nazionale, i professori universitari di ruolo italiani e stranieri di psicologia dell’educazione e della formazione, i ricercatori universitari di ruolo italiani di psicologia dell’educazione e della formazione, i dottorati, gli psicologi iscritti agli albi regionali che comprovino interessi ed attività nell’ambito della psicologia dell’educazione e della formazione.
Sono, altresì, soci ordinari di diritto i soci fondatori.
Sono soci aggregati gli esperti e gli operatori, italiani e stranieri, che comprovino interessi ed attività nell’ambito della Psicologia dell’educazione e della formazione, in base a criteri stabiliti dal regolamento.
Sono soci in formazione gli studenti dei corsi di laurea in discipline psicologiche.
Sono soci sostenitori persone fisiche o strutture, organizzazioni, società ed enti pubblici e privati che, con il loro contributo finanziario, supportano ed aiutano la Società nel perseguimento dei suoi scopi statutari.
Tutti gli associati, purchè in regola con i pagamenti delle quote associative, hanno diritto di voto per l’approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi della Società.

Articolo Quattro

I soci sono iscritti in un elenco tenuto dalla Società. Ai fini dell’iscrizione i richiedenti dovranno presentare una domanda al Presidente della Società qualora non sussista nella regione prescelta una Sezione Regionale. Qualora la Sezione Regionale fosse costituita la domanda verrà presentata tramite la Sezione Regionale che la trasmetterà al Presidente della Società con una breve relazione sull’ammissibilità del richiedente. L’Esecutivo Nazionale delibera a maggioranza assoluta sull’ammissione del socio nella prima seduta successiva alla data di ricezione della domanda.

Articolo Cinque

La qualità di socio si perde per dimissioni volontarie, per espulsione e per morosità continuata a seguito del mancato pagamento della quota sociale per un periodo non inferiore al biennio.
L’Esecutivo Nazionale prende atto delle dimissioni volontarie e della espulsione applicata dal Consiglio dei Probiviri e si pronuncia sulla dichiarazione di morosità del socio che non abbia ottemperato al pagamento delle quote sociali entro novanta giorni dal ricevimento della diffida. Il socio che abbia perduto tale qualità può presentare domanda di riammissione alla Società.
In caso di riammissione il socio dimissionario per morosità dovrà, per essere riammesso, provvedere al pagamento delle quote sociali pregresse per un periodo non superiore al biennio.

CAPO III - Organi e cariche sociali

Articolo Sei

L’Associazione è strutturata in Organi centrali e in Organi Periferici .
Sono Organi Centrali della Società:
a. l’Assemblea dei Soci;
b. l’Esecutivo Nazionale;
c. il Presidente dell’Associazione;
d. il Consiglio Scientifico;
e. il Collegio dei Sindaci;
f. il Collegio dei Probiviri;

Sono Organi Periferici della Società:
1. le Sezioni Regionali;
2. il Presidente dell’Esecutivo regionale;
3. il Consiglio dell’Esecutivo regionale.

Articolo Sette

Non può essere eletto a cariche sociali e, se eletto, decade di diritto, l’interdetto, l’inabilitato o chi è stato condannato ad una pena che importa l’interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici, al fine di assicurare l’onorabilità e la professionalità dei componenti degli organi collegiali.
La carica di Presidente della Società, di membro del Consiglio Scientifico, del Collegio Sindacale, di membro del Collegio dei Probiviri, di Presidente e di membro dell’Esecutivo regionale sono incompatibili con qualsiasi altro incarico sia all’interno dell’Associazione che fuori di essa in associazioni o strutture politiche, sindacali o professionali: il nominato, in caso di elezione in un altro organismo o struttura, si dovrà dimettere da qualsiasi carica dell’Associazione, salvo quanto disposto dall’art.14 del presente Statuto in relazione alla nomina a membro dell’Esecutivo Nazionale.
Il socio che ricopra cariche in altre associazioni nazionali o internazionali a carattere scientifico-culturale e che ricopra cariche nella SIPEF dovrà darne comunicazione all’Esecutivo Nazionale il quale, vagliata l’opportunità, decide a maggioranza dei presenti se concedere di mantenere il doppio incarico.

Articolo Otto

Tutti i componenti degli Organi dell’Associazione devono adempiere i doveri ad essi imposti dalla legge, dall’atto costitutivo e dallo Statuto con la diligenza del mandatario.
In materia di responsabilità, annullamento e sospensione delle deliberazioni degli Organi centrali e periferici si applicano gli articoli 22, 23 e 2392 del codice civile.
Coloro che rivestono incarichi negli organi centrali e periferici della Società prestano la loro opera a titolo gratuito, salvo per incarichi specifici o prestazioni d’opera su commissione.
Queste ultime prestazioni hanno come riferimento il tariffario dell’Ordine di appartenenza e sono comunque disciplinate da apposito regolamento.
I nominati, scaduto il termine del mandato rimangono in carica fino a che, a norma del presente Statuto, non sia stato provveduto alla elezione dei nuovi organi che dovrà avvenire, comunque, entro un anno dall’avvenuta decadenza.

TITOLO II - Gli Organi Centrali

CAPO I - L’Assemblea dei Soci

Articolo Nove

L’Assemblea è costituita da tutti i Soci.
All’Assemblea prendono parte di diritto:
- i membri dell’Esecutivo Nazionale con voto deliberativo;
- i Soci che hanno avuto deleghe;
- i Soci che non hanno conferito deleghe di rappresentanza.
L’Assemblea è convocata in via ordinaria una volta all’anno ed in via straordinaria, anche senza che ricorrano i presupposti dell’atto pubblico, ogni volta che il Presidente o l’Esecutivo Nazionale lo ritenga necessario oppure qualora vi sia una motivata richiesta da parte di almeno quattro Esecutivi regionali, o su istanza del Collegio sindacale o di almeno il venti per cento dei soci.
L’Assemblea determina l’indirizzo dell’Associazione, può deliberare su tutte le questioni di carattere generale attinenti la vita associativa e sono di sua esclusiva competenza:
a. le modificazioni dello Statuto e dei Regolamenti;
b. l’elezione del Collegio dei Sindaci;
c. l’elezione del Collegio dei Probiviri;
d. l’approvazione dei bilanci preventivi e consuntivi, nonché dei resoconti organizzativi e finanziari dell’Esecutivo Nazionale;
e. ratifica delle proposte dell’Esecutivo Nazionale;
f. l’approvazione della nomina dei soci onorari.

Articolo Dieci

L’Assemblea deve essere convocata dal Presidente della Società mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, fax o e-mail regolarmente spedita ed inviata ai Presidenti della Sezioni Regionali, con preavviso di due mesi se ordinaria e di un mese se straordinaria, contenente l’indicazione del giorno, dell’ora e del luogo, nonché l’ordine del giorno.
Riguardo i fax le e-mail dovrà risultare che siano pervenuti ai destinatari.
Entro quindici giorni dalla predetta informativa, i Presidenti delle Sezioni Regionali informano i Soci dell’avvenuta convocazione utilizzando gli stessi supporti informativi sopra previsti.
I Soci, iscritti in regioni dove non risultano costituite Sezioni Regionali, ricevono comunicazione scritta della convocazione assembleare con le stesse modalità di cui al precedente comma.
Ogni Socio con diritto di voto può partecipare personalmente alle Assemblee dei Soci di livello nazionale o delegare persona nell’ambito dei soggetti facenti parte dalla Sezione Regionale.
Ciascun Delegato dispone, in Assemblea, di tanti voti quanti sono i Soci che lo hanno delegato, con un massimo di cinque.
I Delegati devono esprimere il voto personalmente e non possono delegare altre persone a rappresentarli.
Il Presidente della Sezione Regionale deve far pervenire al Presidente della SIPEF i nominativi degli eventuali Delegati con la lista dei Soci da essi rappresentati almeno dieci giorni prima della data fissata per l’assemblea ordinaria e cinque giorni prima se trattasi di assemblea straordinaria.

Articolo Undici

L’Assemblea, dichiarata aperta dal Presidente della Società, nomina il Segretario, salvo i casi in cui tale compito è affidato ad un notaio.
L’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto, ed in seconda convocazione, che resta fissata non oltre il giorno successivo dalla prima, qualinque sia il numero dei soci presenti o rappresentanti.
Per le modifiche dello Statuto è sempre necessaria la presenza di almeno un terzo degli aventi diritto al voto.
La votazione è di regola palese; a richiesta di almeno un terzo dei presenti aventi diritto al voto si procede alla votazione per appello nominale.
E’ in ogni caso obbligatorio lo scrutinio segreto per le elezioni delle cariche sociali e per le questioni di carattere personale, ovvero quando un terzo dei presenti aventi diritto al voto ne faccia richiesta.
Le deliberazioni, sia dell’Assemblea ordinaria che straordinaria, sono prese a maggioranza assoluta dei presenti sia in prima che in seconda convocazione.
Le deliberazioni dell’Assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario o, se prescritto dalle norme di legge, da verbale redatto da pubblico ufficiale.

CAPO II - Il Presidente

Articolo Dodici

Il Presidente è eletto dai singoli Soci.
L’elezione del Presidente avviene in base a liste uninominali.
Risulta eletto chi riporta il maggior numero di voti; a parità di voti, viene effettuato il ballottaggio tra i candidati che hanno riportato il maggior numero di voti.
Ogni candidato dovrà presentare il proprio programma entro novanta giorni dall’indizione delle votazioni per la carica di Presidente dell’Associazione.

Articolo Tredici

Il Presidente è il rappresentante legale e negoziale ed ha il potere di firma.
Egli, a titolo meramente semplificativo:
a. convoca e presiede l’Assemblea dei Soci;
b. convoca e presiede l’Esecutivo Nazionale;
c. rappresenta in giudizio la SIPEF;
d. stipula contratti e accordi e convenzioni;
e. interviene alle riunioni del Consiglio scientifico;
f. emana tutti i regolamenti approvati dall’Esecutivo Nazionale e dall’Assemblea dei Soci;
g. ratifica le delibere sull’editoria;
h. firma la certificazione relativa alle competenze ed alla formazione dei soci;
i. proclama i soci onorari;
Il Presidente vigila perché siano osservate le norme dello Statuto e dei regolamenti e siano attuate le deliberazioni dell’Assemblea dei Soci e dell’Esecutivo Nazionale.
Adotta, in caso di comprovata urgenza, gli atti di competenza dell’Esecutivo Nazionale, salvo ratifica da parte dello stesso Esecutivo da esaminarsi nella riunione immediatamente successiva.
Nell’adempimento delle sue funzioni il Presidente può, di volta in volta, ricorrere agli all’istituti della delega, del mandato e della rappresentanza.

CAPO III - L’Esecutivo Nazionale

Articolo Quattordici

L’Esecutivo Nazionale è l’organo preposto all’attuazione delle finalità associative. Esso gestisce ed amministra la Società secondo le direttive ed i limiti posti dal presente statuto.
Esso è composto da cinque membri e dura in carica quattro anni.
Il Presidente della SIPEF è anche Presidente dell’Esecutivo Nazionale che costituisce, nominandone i restanti quattro membri fra i Presidenti Regionali.
In caso di sostituzione di uno o più membri, il Presidente della SIPEF coopta i nuovi membri tra i Presidenti Regionali.
Ove la metà dei Presidenti Regionali lo ritenga opportuno, possono fare richiesta motivata al Collegio dei Probiviri per la sfiducia del Presidente della SIPEF e/o dell’Esecutivo Nazionale.

Articolo Quindici

L’Esecutivo Nazionale deve, una volta insediato, convocare l’Assemblea dei Soci per disporre l’elezione del Collegio dei Sindaci e del Collegio dei Probiviri .
In caso di urgenza può anche adottare provvedimenti di straordinaria amministrazione, salvo a sottoporli alla ratifica dell’Assemblea dei Soci alla prima riunione successiva.
Per l’attuazione delle finalità societarie elencate all’art. 2 del presente Statuto, l’Esecutivo Nazionale esercita le seguenti funzioni:
a. designa il Segretario ed il Tesoriere della Società;
b. delibera sulla costituzione delle Sezioni Regionali e su ogni eventuale reclamo relativo alle attività delle Sezioni Regionali;
c. delibera sulle questioni che gli vengono sottoposte dal Presidente e dagli altri membri dell’Esecutivo;
d. delibera sulle domande di ammissione dei nuovi soci;
e. delibera circa l’editoria dell’Associazione;
f. predispone il proprio regolamento e gli altri regolamenti che si ritengono necessari per l’esecuzione delle delibere dell’Assemblea dei Soci e per l’attuazione del presente Statuto;
g. predispone il regolamento organico-funzionale del personale;
h. valuta i regolamenti delle organizzazioni collegate alla SIPEF e ne controlla l’operato a salvaguardia degli scopi scientifico-culturali con i quali la società intende perseguire le proprie finalità;
i. redige il bilancio preventivo e consuntivo;
j. stabilisce annualmente l’importo delle quote sociali;
k. ripartisce le entrate tra organi centrali e periferici;
l. sorveglia sul buon perseguimento dell’attività delle Sezioni Regionali in relazione ai fini statutari della Società ed alle direttive emanate dallo stesso Esecutivo Nazionale;
m. vigila sull’osservanza di tutti i regolamenti;
n. delibera accordi e contratti con terzi;
o. delibera in merito alla certificazione delle competenze e della formazione dei soci;
p. nomina il Consiglio scientifico.

Articolo Sedici

L’Esecutivo Nazionale si riunisce ogni volta che il Presidente lo ritenga necessario, oppure su richiesta di almeno due membri in carica o su richiesta dell’Esecutivo Nazionale o su richiesta del Collegio Sindacale o del Collegio dei Probiviri.
In ogni caso deve essere convocato ogni sei mesi.
Le sedute dell’Esecutivo Nazionale sono valide con la presenza della maggioranza dei membri in carica.
Alle sedute dell’Esecutivo Nazionale possono assistere il Collegio dei Sindaci e i Presidenti delle Sezioni Regionali.
La convocazione deve essere effettuata dal Presidente mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, fax o e-mail con attestazione dell’avvenuta ricezione, regolarmente spedita quindici giorni prima della riunione anche al Collegio dei Sindaci e ai Presidenti delle Sezioni Regionali.

Articolo Diciassette

Il Segretario della Società é eletto tra i membri dell’Esecutivo Nazionale e adempie alle seguenti funzioni:
- coadiuva il Presidente;
- provvede alla stesura dei verbali delle riunioni dell’Esecutivo Nazionale;
- conserva i libri dei verbali.

Articolo Diciotto

Il Tesoriere della Società è eletto fra i membri dell’Esecutivo Nazionale e adempie alle seguenti funzioni:
- gestisce le operazioni di tesoreria;
- cura le attività amministrative e patrimoniali della Società, la compilazione dei libri e delle scritture contabili e quella dei bilanci preventivi e consuntivi;
- è autorizzato, su delega del Presidente della Società, ad operare con firma disgiunta presso Istituti di credito bancario e postale sui conti intestati alla SIPEF.
Per l’adempimento di tutti gli atti connessi alle sue funzioni il tesoriere può avvalersi, previa deliberazione dell’Esecutivo Nazionale, del supporto di un tecnico.

CAPO IV – Il Consiglio Scientifico

Articolo Diciannove

Su proposta del Presidente della Società, l’Esecutivo Nazionale nomina il Consiglio Scientifico.
Esso è composto da cinque membri effettivi e due supplenti, individuati fra i Soci, che durano in carica quattro anni.
I cinque membri effettivi eleggono fra loro il Presidente del Consiglio Scientifico, la cui nomina deve essere comunicata, entro cinque giorni, al Presidente della Società.

Articolo Venti

Il Consiglio Scientifico svolge le seguenti funzioni:
a. promuove e coordina i congressi della Società;
b. designa i soci onorari;
c. fornisce pareri scientifici e deontologici sulla progettazione e sulla realizzazione di ricerche;
d. promuove, organizza e gestisce gli aspetti metodologici e procedurali di accertamento, accreditamento e certificazione delle professionalità e delle iniziative operative della SIPEF;
e. cura i rapporti con Enti, organismi e associazioni nazionali ed internazionali, aventi carattere scientifico e professionale, designando all’uopo uno o più soci ordinari.
Alle riunioni del Consiglio può partecipare, senza diritto di voto, il Presidente della Società.
Per l’attuazione dei compiti sopra elencati il Consiglio potrà avvalersi, di volta in volta, delle competenze dei Soci della Società.

CAPO V – Il Collegio dei Sindaci

Articolo Ventuno

Il Collegio dei Sindaci vigila sull’amministrazione finanziaria della Società ed esercita le funzioni di controllo stabilite dall’art. 2403 e seguenti del codice civile, in quanto applicabili.
E’ composto da tre membri effettivi e due supplenti, che eleggono tra di loro il Presidente, e sono eletti, ogni quattro anni, dall’Assemblea dei Soci.

Articolo Ventidue

Al termine di ogni esercizio, il Collegio presenta all’Esecutivo Nazionale la relazione sul rendiconto consuntivo ed esprime parere sul bilancio preventivo.
I Sindaci adempiono i loro doveri con la diligenza del mandatario, sono responsabili della verità delle loro attestazioni e devono conservare il segreto sui fatti e sui documenti di cui hanno conoscenza per ragioni del loro ufficio.
I suoi componenti debbono collegialmente o anche singolarmente ispezionare i libri ed i documenti contabili e lo stato di cassa, redigendone verbale.
Il Sindaco o i Sindaci che hanno riscontrato irregolarità contabili ne informeranno immediatamente il Presidente dell’Associazione.
Questi, sentito il parere del Collegio Sindacale, adotta i provvedimenti di sua competenza e, quando ne sia il caso, convoca l’Esecutivo Nazionale o l’Assemblea dei Soci per quanto di loro competenza.

CAPO VI - Il Collegio dei Probiviri

Articolo Ventitre

Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri effettivi e due supplenti eletti, ogni quattro anni, dall’Assemblea dei Soci .
Il Collegio dei Probiviri ha il compito di decidere, previa adeguata istruttoria sull’accertamento dei fatti e relative contestazioni, sui ricorsi contro presunte violazioni dello Statuto e dei regolamenti disciplinari ed elettorali, oltre che dirimere le controversie in materia di competenza tra gli Organi e i conflitti tra i Soci e gli Organi dell’Associazione.
Il Collegio dei Probiviri ha competenza in unica istanza nelle materie di cui al secondo comma su tutti gli organi statutari ed i loro componenti, nonché in materia elettorale e sovrintende alle votazioni per le cariche centrali e regionali della Società.
I ricorsi al Collegio dei Probiviri debbono pervenire entro il termine di quindici giorni dall’evento in contestazione.
L’esercizio della funzione disciplinare da parte del Collegio dei Probiviri deve avvenire nel rispetto dei principi d’imparzialità ed indipendenza, nonché del principio del contraddittorio.

Articolo Ventiquattro

Il Collegio dei Probiviri emette:
- ordinanze allo scopo di regolare l’attività istruttoria e raccoglie prove;
- lodi a risoluzione delle controversie per le quali è adito.
I lodi del Collegio debbono essere motivati.
Sono comunicati alle parti a cura del Presidente della SIPEF ed hanno immediato valore esecutivo per le strutture e i Soci cui essi si riferiscono, ad eccezione delle decisioni per le quali è consentito il ricorso.
Il Collegio è competente ad irrogare sanzioni di natura disciplinare a tutti i Soci.
Le sanzioni che possono essere comminate sono:
1. richiamo scritto;
2. deplorazione con diffida;
3. sospensione da tre a dodici mesi con destituzione da eventuali cariche;
4. espulsione.
Il Collegio dei Probiviri ha anche competenze relative a:
- il comportamento deontologico dei Soci potendo emanare anche un codice adeguato al conseguimento delle finalità previste dall’art. 2 del presente Statuto;
- dirimere le questioni indicate nell’ultimo comma dell’art.14 del presente Statuto.
In questo ultimo caso, entro trenta giorni, una volta accertata la fondatezza delle ragioni dei Presidenti Regionali ricorrenti, il Presidente del Collegio dichiara decaduto il Presidente della Società e/o l’Esecutivo Nazionale e convoca entro novanta giorni nuove elezioni.
In tale periodo il Presidente del Collegio dei Probiviri assume la carica di Presidente pro-tempore dell’Associazione assumendo i poteri per la gestione ordinaria.

TITOLO III - Gli Organi Periferici

CAPO I - Le Sezioni Regionali

Articolo Venticinque

Qualora nella medesima Regione risieda un numero di Soci superiore a dieci, può essere costituita una Sezione Regionale di cui fanno parte tutti i Soci residenti nella Regione.
Nel caso in cui il numero dei soci, ordinari ed aggregati, scenda al di sotto del numero previsto per la costituzione di una Sezione Regionale, l’Esecutivo Nazionale decide caso per caso se sopprimere la Sezione Regionale, se farla ancora rimanere in vita ovvero se procedere ad una nuova elezione per eleggere un Esecutivo Regionale diverso da quello precedente.
Qualora non sia costituita la Sezione Regionale, i Soci di quella Regione saranno temporaneamente assegnati ad altra Sezione con decisione insindacabile dell’Esecutivo Nazionale, al fine di permettere il normale esercizio dei loro diritti e doveri statutari.
Organi della Sezione sono il Presidente e l’Esecutivo Regionale.
La Sezione Regionale ha sede nel capoluogo della Regione, salvo diversa determinazione dell’Esecutivo Regionale.

Articolo Ventisei

Ogni quattro anni i Soci ordinari e i Soci aggregati della Sezione Regionale eleggono il Presidente e due membri dell’Esecutivo Regionale nonché due supplenti sulla base di liste contrapposte e della presentazione di un programma.
Il primo dei candidati, appartenente alla lista che ha riportato il maggior numero di voti, viene proclamato Presidente della Sezione Regionale dal Collegio dei Probiviri e presiede l’Esecutivo Regionale.
In caso di dimissione del Presidente, comunque motivata ai propri soci e comunicata al Presidente Nazionale, l’intero Esecutivo regionale decade e, su iniziativa del medesimo Presidente regionale o, in mancanza, el Presidente Nazionale, vengono indette le nuove elezioni. Gli eletti rimangono in carica fino alla scadenza prevista per l’Esecutivo regionale decaduto.

Articolo Ventisette

L’Esecutivo Regionale si riunisce ogni volta che il Presidente della Sezione lo ritenga necessario, oppure su richiesta di almeno un terzo dei membri in carica.
In ogni caso deve essere convocato ogni sei mesi.
L’Esecutivo Regionale ha le seguenti attribuzioni:
a. propone agli Organi centrali qualsiasi provvedimento inteso a sviluppare la presenza della Società nell’ambito regionale;
b. esprime pareri sulle questioni prospettategli dagli Organi centrali;
c. propone all’Esecutivo Regionale l’iscrizione dei propri Soci ed invia allo stesso tutta la documentazione istruttoria;
d. coordina l’azione associativa delle Sotto Sezioni Regionali;
e. attua a livello locale, le direttive dell’Esecutivo Nazionale e gli atti del Presidente della Società;
f. conserva i verbali della propria Sezione.
Ogni altra iniziativa, a carattere locale o nazionale, deve essere tempestivamente trasmessa al Presidente dell’Associazione, che la inoltra al Consiglio Scientifico che, dopo averla valutata, provvederà, se del caso, ad approvarla.
Il Presidente della SIPEF, o suo delegato, può partecipare al Consiglio della Sezione Regionale senza diritto di voto.

Articolo Ventotto

I Soci ordinari della Sezione Regionale sono convocati, almeno una volta all’anno, dal Presidente Regionale di sua iniziativa, ovvero su richiesta del Presidente dell’Associazione, oppure quando almeno un terzo dei suoi componenti ne faccia richiesta.
Per la validità delle adunanze della Sezione Regionale occorre l’intervento di almeno la metà dei suoi componenti in prima convocazione; di qualunque numero in seconda convocazione, purché in regola con i pagamenti delle quote societarie.
Le funzioni di Segretario, saranno svolte di volta in volta da persona nominata dal Presidente.
Copia del verbale di ciascuna seduta è, a cura del Presidente, trasmessa al Presidente della Società entro dieci giorni.
Il Presidente della Sezione Regionale ogni semestre promuove un incontro tra tutti i soci per i dibattiti di rilievo scientifico-culturale.
Il Presidente della Sezione Regionale redige annualmente il rendiconto scientifico e finanziario che deve essere approvato dall’Esecutivo Regionale ed inviato all’Esecutivo Nazionale che potrà accettarlo, respingerlo o chiedere delucidazioni ed approfondimenti sospendendone la relativa ratifica.
Nel caso in cui il Presidente della Sezione Regionale, per due anni consecutivi, non convochi l’assemblea annuale ovvero non promuova e realizzi l’incontro semestrale previsti dal presente articolo, il Collegio dei Probiviri promuove la verifica dei fatti e nel caso che essi siano confermati, dichiara la decadenza dell’Esecutivo Regionale e convoca i soci per l’elezione del nuovo Esecutivo Regionale.
L’Esecutivo Regionale eletto rimane in carica fino alla scadenza prevista per l’Esecutivo Regionale decaduto.

CAPO I - Le Sotto Sezioni Regionali

Articolo Ventinove

In ogni Provincia, qualora nella medesima risiedano un numero di Soci superiore a dieci, può essere costituita una Sotto Sezione Regionale di cui fanno parte tutti i Soci residenti nella Provincia.
Le attività della Sotto Sezione Regionale devono coordinarsi con quella delle Sezione Regionale secondo accordi che vengono attuati da un Delegato nominato dal Presidente della Sezione Regionale tra i Soci della stessa Sezione Regionale.

TITOLO IV - Il Patrimonio ed i mezzi di esercizio

Articolo Trenta

Il patrimonio dell’Associazione è costituito da:
- donazioni, lasciti, oblazioni ed altri atti di liberalità di Enti e persone fisiche o giuridiche espressamente destinati a tale scopo
- complesso di beni mobili ed immobili di proprietà della Società;
- utili o perdite derivanti dall’esercizio di attività commerciali;
- ogni altra somma o provento pervenuti a giusto titolo e destinati ad incrementarlo
I mezzi di esercizio di cui la Società dispone per il suo funzionamento sono:
- la rendita delle attività patrimoniali;
- le quote associative;
- i proventi derivanti dallo svolgimento delle attività sociali;
- i contributi in conto esercizio da parte dello Stato o di altre persone giuridiche pubbliche e private;
- ogni altro provento derivante dall’eventuale esercizio di attività commerciali.
Gli esercizi si chiudono il trentuno dicembre di ogni anno.

Articolo Trentuno

Le quote ed i contributi associativi sono intrasmissibili per qualsiasi causa, anche per morte, e non sono rivalutabili.
Gli Utili e/o gli avanzi di gestione sono impiegati unicamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse in conformità alle disposizioni di legge ed, in particolare, a quelle previste dall’art.111 del T.U.I.R. se e fino a quando applicabili:
- è vietato distribuire, anche in modo indiretto, Utili o Avanzi di gestione, nonché Fondi, Riserve e Capitale durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o distribuzione non siano imposte o permesse dalla legge;
- il Patrimonio della SIPEF, in caso di suo scioglimento, per qualsiasi causa, dovrà essere devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta o permessa dalla legge; a tale fine, se prescritto dalle norme, dovrà essere sentito l’Organismo di controllo di cui al comma 190 art. 3 Legge 23 dicembre 1996 n. 662.

Articolo Trentadue

Per tutto quanto non disciplinato dal presente Statuto o dai Regolamenti, si fa rinvio alle norme del Codice Civile e delle leggi speciali in materia.